4. La valutazione – Criteri e modalità

immagine nel testo

4.1 Apprendimenti

4.1.1 Valutazione degli allievi

I criteri di valutazione sono riferiti a:

partecipazione intesa come

- attenzione

- rispetto dei programmi di lavoro nei tempi assegnati

- collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti

impegno

- studio costante

- approfondimento personale

- interesse a sviluppare argomenti e contenuti

apprendimento

- conoscenze di base in riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento

- capacità di applicazione, riflessione ed elaborazione

- capacità di realizzazione e operatività

4.1.2 Modalità di verifica

La valutazione complessiva tiene conto necessariamente dell'incremento di apprendimento rispetto alla valutazione precedente. La corrispondenza tra il raggiungimento degli obiettivi previsti per la specifica prova e il voto viene definita nella tabella di seguito riportata. Le valutazioni disciplinari convergono sui seguenti criteri, che possono essere declinati specificatamente dai dipartimenti.

TABELLA DI CONVERSIONE IN VOTI

Voto in decimi

Conoscenze

Competenze

Capacità (comunicative e di rielaborazione)

1-2

inesistenti

inesistenti

inesistenti

3-4

Confuse e gravemente lacunose

non sa applicare le conoscenze in contesti semplici; commette errori anche se guidato

Comunica in modo decisamente stentato e improprio; ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali tra semplici elementi o  fatti.

5

Superficiali e parziali

applica le conoscenze minime commettendo alcuni errori

Comunica in modo non sempre coerente e proprio; analizza in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni

6

Essenziali, di base

applica le conoscenze acquisite a  problemi semplici o già noti senza commettere errori rilevanti

comunica in modo semplice; coglie gli aspetti fondamentali , effettua analisi e sintesi complete ma non approfondite.

7

sostanzialmente complete e appropriate

Applica le conoscenze e le procedure correttamente

comunica con proprietà di linguaggio; effettua analisi e sintesi complete e approfondite.

8

Complete e approfondite

Applica le conoscenze e le procedure in modo autonomo e corretto.

comunica in maniera chiara ed appropriata, effettua analisi e sintesi complete e approfondite.

9-10

Complete e approfondite, ampie e personalizzate

Applica le conoscenze e le procedure in modo corretto, originale e autonomo anche a problemi complessi

comunica in modo proprio, efficace ed articolato; effettua analisi e sintesi complete e approfondite, esprime valutazioni autonome, approfondite e personali

4.1.3  Integrazione dei criteri di valutazione da utilizzare in presenza della DAD (20/5/2020)

4.1.3.1 Apprendimenti

Il DPCM 8/3/2020 e successivamente, le note ministeriali n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020 stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Pertanto, a partire dal mese di marzo 2020, si è reso necessario considerare gli aspetti propri dell’attività di didattica a distanza e quindi integrare i criteri di valutazione, valutando non solamente il livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità, competenze e conoscenze ridefinite dalla progettazione rimodulata, ma anche il grado di partecipazione, interazione e relazione educativa mostrato in una dimensione “a distanza”.

4.1.3.2  Valutazione degli allievi

Come già definito all’interno del PTOF, la valutazione ha finalità formative e educative e deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; essa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

In particolare, i criteri di valutazione esplicitati all’interno del PTOF sono:

- partecipazione
  - attenzione,
  - rispetto dei programmi di lavoro nei tempi assegnati
  - collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti

- impegno
  - studio costante
  - approfondimento personale
  - interesse a sviluppare argomenti e contenuti

- apprendimento  
  - conoscenze di base in riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento
  - capacità di applicazione, riflessione ed elaborazione
  - capacità di realizzazione e operatività

Nella dinamica della didattica a distanza, questi criteri devono necessariamente essere integrati per tenere conto degli aspetti peculiari della nuova modalità di apprendimento, che consente la valorizzazione dell’acquisizione di competenze trasversali, quali il coinvolgimento dello studente nelle attività svolte a distanza, l’assunzione di responsabilità, la flessibilità nell’utilizzo di modalità di lavoro diverse, la capacità di impegnarsi e studiare anche “a distanza”.

La seguente tabella riassume la griglia di osservazione e valutazione delle competenze trasversali da utilizzare durante le attività di DaD, individuando le corrispondenti valutazioni in decimi.

In caso di mancato collegamento sistematicamente posto in essere per ragioni non riconducibili a problemi tecnici di collegamento, a mancanza di strumentazioni o a problemi familiari e/o di salute, la valutazione per tutti i criteri sarà di livello “negativo” e voto 3.

Le menzionate competenze trasversali osservate durante la DaD possono essere valutate distintamente, in itinere, in una determinata occasione o dopo un periodo di osservazione, riportando sul Registro Elettronico l’indicatore considerato, oppure possono essere già considerate nell’attribuzione del voto disciplinare. In ogni caso devono entrare a far parte in modo significativo nel sistema di valutazione sommativa finale di ciascuna disciplina.

Anche in sede di assegnazione del voto di condotta durante gli scrutini è necessario considerare l’intero percorso scolastico dell’alunno, tenendo conto dei criteri già adottati dall’Istituto (PTOF paragrafo 4.3), e del comportamento osservato (vedi griglia) durante il periodo di Didattica a Distanza.

Sia in presenza come a distanza la valutazione complessiva deve tener conto necessariamente dell'incremento di apprendimento rispetto alla valutazione precedente. La corrispondenza tra il raggiungimento degli obiettivi previsti per la specifica prova e il voto è quella definita nella tabella di conversione voti riportata nel PTOF (PTOF paragrafo 4.1.2).

Le valutazioni disciplinari convergono sui criteri esplicitati in tale tabella, che possono essere declinati specificatamente dai dipartimenti e che, in presenza di attività di DaD, devono considerare anche le modalità di svolgimento, sincrono e asincrono, che sono utilizzate, grazie alla strumentazione digitale e alle piattaforme online.

L’istituto osserverà le indicazioni ministeriali emanate in caso di specifiche situazioni che potranno intervenire.

4.1.4 Scrutini Finali

La deliberazione del Consiglio per l’assegnazione dei voti e l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva dovrà essere motivata in relazione a:

- voti assegnati per le singole discipline e quindi conoscenze e competenze acquisite;

- numero e gravità delle insufficienze;

- risultati conseguiti nelle attività di recupero ed effettive possibilità di colmare le lacune riscontrate;

- risultati particolarmente positivi in alcune discipline;

- dinamica del rendimento nel corso dell’anno scolastico ed evoluzione delle prestazioni;

- miglioramento conseguito in termini di differenza tra il livello di partenza e finale;

- possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi nell’anno scolastico successivo;

- elementi extracognitivi quali impegno, partecipazione, frequenza, ecc.;

- curriculum scolastico, con particolare riferimento, per specifiche discipline, ad eventuali carenze accumulate.

Il Consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente assegnerà i voti.

Si darà immediatamente luogo alla ammissione alla classe successiva in presenza di proposte tutte almeno sufficienti. Il voto di condotta insufficiente è condizione che, da sola, determina la non ammissione.

Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio attribuisce peso alle insufficienze tenuto conto della loro gravità.

Qualora si ritenga la situazione recuperabile, il Consiglio procede alla sospensione del giudizio ed alla individuazione delle discipline, di norma al massimo tre, per le quali l’alunno dovrà frequentare corsi di recupero estivi o corsi di orientamento allo studio organizzati dall’Istituto o raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi fissati dai docenti. Saranno tenuti in considerazione anche:

- eventuali motivi di salute o di disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;

- carenze nelle materie di indirizzo per gli studenti che provengono da altro percorso scolastico, in considerazione delle disposizioni sul diritto alla istruzione e sulla necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi ed indirizzi di studio.

Se non sussistono le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi o necessiti di interventi di recupero e di sostegno tali da non essere compatibili con il tempo effettivamente a disposizione o non possieda le conoscenze e le competenze necessarie per poter affrontare con efficacia lo studio nell’anno successivo, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

Le insufficienze sono riferite a qualsiasi materia curricolare e sono oggetto di condivisione e valutazione collegiale. Alle famiglie degli studenti con valutazione sospesa viene trasmessa apposita scheda con le indicazioni per il recupero estivo obbligatorio e con le modalità per la verifica sul recupero.

4.1.5 Scrutini di recupero

Gli scrutini di recupero si tengono di norma nella prima settimana di settembre, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di recupero secondo il calendario comunicato dalla dirigenza. La mancata presenza alla prova di verifica di recupero comporta la non ammissione alla classe successiva.

4.1.6 Assenze invalidanti l’anno scolastico

La normativa (DPR 122/09, Art. 14, C.M. 20/2011, C.M. 28/2014 ) prevede che ‘Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”.

Alla luce di quanto sopra, si propone la tabella relativa al calcolo del numero delle ore di assenza che invalidano l’anno scolastico.

Monte ore settimanale

Monte ore annuo

Massimo ore di assenza

33 moduli

1089 moduli

272 moduli

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Si riportano le deroghe previste dalla circolare stessa e integrate dal Collegio Docenti del 26/05/2016:

- ricovero di più giorni, ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato medico;

- malattia (almeno 6 giorni) documentata da un certificato medico;

- gravi motivi di salute o familiari adeguatamente documentati;

- mobilità studentesca (frequenza documentata presso scuole estere, stage, progetti Erasmus);

 - terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;

- testimonianze in tribunale o procedimenti giudiziari;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; nel merito si rimanda alla convenzione col CONI e al Progetto Studente Atleta;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

- ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza);

- particolari condizioni ed esigenze documentate emerse nei corsi serali (es. esigenze temporanee particolari per studenti lavoratori, esigenze particolari di natura famigliare) sempre valutate a cura del pertinente consiglio di classe.

4.1.7 Credito scolastico e credito formativo

Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi, il consiglio di classe attribuisce un apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’esame di Stato, come da tabelle comuni indicate dal Miur.

Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un punteggio massimo: alcune variabili e i crediti formativi permettono al consiglio di classe di assegnare il punteggio.

4.1.7.1 Credito scolastico

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio relativo al credito scolastico, secondo la tabella stabilita dal MIUR, che in base alla media dei voti conseguita dallo studente in tutte le discipline, lo colloca in una fascia di punteggio.

Il Consiglio di classe delibera l’assegnazione del punteggio massimo in base ai seguenti criteri (devono verificarsi almeno 2 condizioni su 4):

- assiduità della frequenza scolastica;

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

- partecipazione significativa e certificata alle attività complementari ed integrative previste dal P.T.O.F.;

- presenza di almeno un credito formativo.

4.1.7.2 Credito formativo

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,  maturata al di fuori della scuola, coerente con l’indirizzo di studi del corso cui si riferisce l’esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera.

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:

- esperienze lavorative riferite alla specializzazione di appartenenza documentata dalla dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione dei compiti svolti e/o i ruoli ricoperti;

- frequenza positiva di corsi di formazione professionalizzanti promossi da aziende del territorio o altro soggetto di formazione professionale;

- attività continuativa di partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;

- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;

- partecipazione a seminari e stage universitari;

- partecipazione con ruoli significativi a rappresentazioni teatrali, manifestazioni artistico-musicali e di spettacolo;

- frequenza certificati a corsi del Conservatorio;

- pubblicazioni di testi, disegni o tavole o fotografie su periodici, con attinenza ai contenuti del curricolo;

- volontariato, attività di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tenere conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.O.F..

Inoltre devono tenere conto della non occasionalità della attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito.

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4.2 Certificazione delle competenze

L’obbligo di istruzione entrato in vigore dal 1° settembre 2007 prevede che l’istruzione obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni. L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è sancito dal Certificato delle Competenze di Base prodotto per ciascuno studente al termine della classe seconda.

Il Certificato delle Competenze di Base è stato predisposto dal Ministero dell’Istruzione sulla base delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo secondo un formato standardizzato che consente di garantire l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, pur garantendo l’identità delle singole scuole.

Tale certificato prevede la valutazione di competenze organizzate in assi culturali e la valutazione è espressa in livelli: competenza non raggiunta, competenza a livello base, medio ed avanzato.

Gli assi culturali individuati sono: l’asse dei linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico tecnologico e l’asse storico-sociale. Per ciascuna competenza i docenti delle discipline definiscono il livello di raggiungimento basandosi delle valutazioni acquisite durante l’anno scolastico.

TABELLA DI CONVERSIONE IN VOTI

Valutazione competenze

Voto corrispondente

 LIVELLO DI BASE NON RAGGIUNTO

fino a 5

 LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni  note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e  di saper applicare regole e procedure fondamentali

6

 LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve  problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,  mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite

7 – 8

 LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi  complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza  delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le  proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni  consapevoli

9 -10

4.3 Comportamento

Il D.L. 137 del 1.9.2008 stabilisce che il comportamento dello studente concorrerà alla valutazione complessiva e determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di Stato.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. Considerando la valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno in riferimento ai seguenti criteri:

- Frequenza e puntualità

- Partecipazione alle lezioni

- Rispetto degli impegni scolastici

- Relazione con compagni, insegnanti e personale scolastico

- Rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti la maggior parte dei descrittori. 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Voto

Descrittori

10

 - Spiccato interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni

 - Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche

 - Ruolo propositivo e trainante all’interno della classe

 - Comportamento responsabile, corretto ed educato.

 - Buona socializzazione

 - Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme
   disciplinari

 - Nessuna nota disciplinare e/o sospensione

 - Frequenza assidua e rispetto degli orari

9

 - Interesse e partecipazione attiva alle lezioni

 - Costante adempimento dei doveri scolastici

 - Comportamento responsabile, corretto ed educato.

 - Buona socializzazione

 - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe

 - Rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari

 - Nessuna nota disciplinare e/o sospensione

 - Frequenza regolare e rispetto degli orari

8

 - Adeguata partecipazione all’ attività didattica

 - Generale adempimento delle consegne

 - Comportamento globalmente corretto ed educato

 - Sporadiche note disciplinari

 - Osservazione regolare delle norme disciplinari

 - Rispetto del regolamento di Istituto

 - Nessun provvedimento disciplinare

 - Frequenza abbastanza regolare e/o orari rispettati

7

 - Partecipazione incostante alle lezioni

 - Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati

 - Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti,
   compagni e personale

    scolastico

 - Atteggiamento di disturbo durante le lezioni

 - Rispetto incostante del Regolamento di Istituto e delle norme disciplinari

 - Alcune note disciplinari

 - Uno o più provvedimenti di sospensione

 - Frequenza abbastanza regolare e/o presenza orari non sempre rispettati

6

 - Accettabile partecipazione alle lezioni, interventi non appropriati

 - Svolgimento incostante dei compiti assegnati, manifesto disinteresse

 - Comportamento spesso scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni
   e personale

    scolastico

 - Atteggiamento di disturbo costante tale da limitare e ostacolare l’attività
   didattica

 - Rispetto limitato del Regolamento di Istituto e delle norme disciplinari

 - Alcune note disciplinari

 - Uno o più provvedimenti di sospensione ,relativi a gravi inosservanze delle
   norme disciplinari

 - Frequenza non sempre regolare e/o presenza di orari non sempre rispettati

5

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente

1. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale,  deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in  presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo  Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R.  235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di  istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento  temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni  (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di  scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di  valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo  studente: nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di  cui al comma precedente; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa  e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti  cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel  suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.

Nel Regolamento di Istituto vengono definite le norme di comportamento a cui gli studenti si devono attenere, i provvedimenti disciplinari e la procedura di irrogazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza.