REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Art. 1) Il Dirigente Scolastico ad inizio anno nominerà i nuovi responsabili di laboratorio in sostituzione di eventuali docenti trasferiti o collocati a riposo. Il responsabile subconsegnatario riceverà dal DSGA l’elenco di tutti i beni inventariati e con l’aiuto dell’Assistente Tecnico assegnato effettuerà la ricognizione inventariale comunicando eventuali variazioni.

A fine anno sarà cura del responsabile il controllo dell’attuale partitario redigendo una relazione sullo stato delle apparecchiature.

Art. 2) L’ingresso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti soltanto in presenza del docente di teoria o del docente tecnico-pratico.

Art. 3) Sarà cura del docente avvisare in tempo utile e almeno una settimana prima laddove necessario, gli assistenti tecnici delle esercitazioni che si intendono realizzare, in modo che gli assistenti tecnici siano in grado all’inizio di ogni lezione, di mettere a disposizione il materiale, gli strumenti e le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse.

Art. 4) L’assistente tecnico, al termine dell’esercitazione, controllerà l’integrità di tutto il materiale, comunicando al docente danni riscontrati per gli eventuali e tempestivi provvedimenti.

Art. 5) Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che usa, rispondendo personalmente di ammanchi o rotture provocate da incuria e/o uso improprio. In questo caso verrà addebitato allo studente l’intero costo del danno.

Art. 6) Il sub-consegnatario, anche su indicazione di altri docenti o dell’assistente tecnico, segnalaimmediatamente all’ufficio tecnico eventuali guasti o malfunzionamenti tramite un opportuno modulo prestampato (richiesta d’intervento).

Art. 7) L’ufficio tecnico individua la tipologia di intervento necessario e il DSGA incarica il personale tecnico preposto.

Art. 8) Il personale tecnico che è incaricato del lavoro compila una scheda di descrizione dell’intervento svolto che verrà controfirmata dall’ufficio tecnico e dal subconsegnatario e consegnata in copia al DSGA.

Art. 9) Le sottrazioni di apparecchiature vanno immediatamente segnalate al subconsegnatario e al DSGA.

Art. 10) E’ fatto divieto a tutti di trasferire attrezzature didattiche senza la preventiva autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario che avvertirà immediatamente l’assistente tecnico, che curerà il movimento del suddetto materiale. Chi provoca danni alle attrezzature avute in prestito ne è direttamente responsabile.

Art. 11) Gli assistenti tecnici eseguiranno manutenzioni ordinarie con periodiche verifiche circa la funzionalità delle apparecchiature. Dovranno inoltre tener rapporti con l’ufficio magazzino per quanto attiene al materiale di consumo per la reintegrazione dello stesso.

Art. 12) Agli studenti che facessero richiesta di accesso ai laboratori per la realizzazione di relazioni o tesine per gli esami di Stato potrà esserne consentito l’utilizzo previa autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario e con la presenza di un docente che è il diretto responsabile.

Art. 13) Gli studenti non possono accedere ai laboratori ed iniziare alcuna esercitazione (laddove previsto), se non hanno l’abbigliamento e gli accessori previsti dalle correnti norme infortunistiche. La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio.

Art. 14) Durante le ore di laboratorio, ove previsto dal loro orario, gli assistenti tecnici dovranno esserepresenti per supportare i docenti nell’attività didattica e per operare una fattiva sorveglianza e controllo delle apparecchiature utilizzate dagli studenti.

Art. 15) Nei periodi in cui l’attività didattica nei laboratori è sospesa, responsabili dei medesimi sono gli assistenti tecnici assegnati in orario di servizio. La gestione della suddetta responsabilità prevede, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, il deposito della chiave al collaboratore scolastico o in caso di assenza al centralino.

Art. 16) E’ vietato consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori.

Art. 17) E’ vietato l’uso delle apparecchiature per lavori di carattere personale.

Art. 18) E’ vietato l’accesso ai laboratori a persone estranee all’istituto o ad ex dipendenti non autorizzati prioritariamente dal dirigente o direttore e senza aver prima ritirato il cartellino “visitatore” in portineria lasciando depositato il documento.

Art. 19) L’accesso nelle aule speciali e in ogni locale dotato di apparecchiature ed attrezzature tecniche è consentito solo alle seguenti figure professionali:

a) docente sub-consegnatario b) DS e collaboratori del DS, responsabile Ufficio Tecnico e DSGA.

Ai docenti e agli assistenti tecnici l’accesso è consentito solo per corsi specifici o per progetti approvati con relativa documentazione consegnata al sub-consegnatario.

Vige l’obbligo di firma leggibile su apposito registro depositato in laboratorio con orario d’ingresso e d’uscita e relativa classe.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, è affisso in ogni laboratorio dagli assistenti tecnici.